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Il nuovo Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi 20 maggio, contiene numerose misure a sostegno del reddito, per lavoratori, famiglie ed imprese. Tra queste anche l'atteso Ecobonus al 110% per i lavori di manutenzione e riqualificazione energetica svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
 
La norma, giudicata strategica per il riavvio del settore dell'edilizia, prevede un innalzamento delle detrazione al 110% in 5 anni (art. 119) per specifici lavori di ristrutturazione legati all'Ecobonus e al Sismabonus che, fino ad oggi, erano rispettivamente al 75% e 85%.
 
Ma quali requisiti devono possedere gli interventi per essere ammessi a beneficiare delle detrazioni? Ecco in sintesi le linee guida per poter eseguire a costo zero alcuni interventi di ristrutturazione della propria casa, legati al miglioramento energetico e alla riduzione del rischio sismico.
 

Gli interventi che accedono all'Ecobonus 110%

L'Ecobonus al 110% è valido per lavori realizzati tra il 1° luglio 2020  fino al 31 dicembre 2021
È erogato solo se i lavori di ristrutturazione consentono un miglioramento di almeno due classi energetiche per l'immobile o per lavori di manutenzione antisismica.
 
Gli interventi principali che consentono ai lavori di ristrutturazione di beneficiare del Super Bonus sono:
  • Interventi sul cappotto termico
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizazione invernale su edifici unifamiliari 
 
Se nei lavori complessivi è presente anche uno solo di questi interventi relativi a cappotto o caldaia, allora possono entrare nel superbonus anche altri interventi quali:
  • l'istallazione di infissi;
  • gli altri interventi già interessati dal vecchio ecobonus;
  • il montaggio di pannelli solari e di relativi accumulatori di energia;
  • la realizzazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
 

Le due strade per ottenere agevolazioni per gli infissi

Tutti gli interventi minori come ad esempio la sostituzione degli infissi, continuano ad essere agevolati con la detrazione del 50%.
Se questi lavori vengono effettuati all'interno di un più ampio intervento, ricadono quindi nel supersconto al 110%.
 
Riassumento, queste sono le due casistiche che possono presentarsi nel caso della sostituzione di infissi: 
  • si può richiedere il 110% quando si effettuano interventi complessivi di tipo strutturale come ad esempio sull’involucro. In questo caso la sostituzione di infissi, pur essendo un intervento minore, viene inglobata nel lavoro di riqualificazione energetica e può beneficiare del superbonus.
  • rimane valida la detrazione del 50% nel caso di singolo intervento di istallazione di infissi o comunque quando questo non sia inserito in un più ampio intervento di ristrutturazione con i requisiti sopra indicati.

Cessione del credito e sconto in fattura

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore. Quest'ultimo potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, oppure utilizzarlo per scontarlo dalle proprie tasse (art. 121).

Le modalità attuative sono in via di definizione, ma è già possibile richiedere preventivi.

Se dunque vuoi sostituire i tuoi infissi accedendo alle modalità di cessione de credito e sconto in fattura, i rivenditori Fortinfissi aderenti sono già a tua disposizione.

Ti invitiamo a contattare rivenditore a te più vicino.

 

Chi beneficia del Superbonus

  • Persone fisiche
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I destinatari principali del Superbonus sono i condomini, ma anche i lavori svolti su singole proprietà abitative possono accedere al Superbonus purché si tratti della prima casa. Nel caso di seconde case, queste devono far parte di un condominio

 

Vuoi saperne di più? Leggi gli articoli 119, 120 e 121 del Decredo Rilancio