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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Irrevocabilità della proposta e modalità di accettazione. La conferma d’ordine costituisce proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1333 C.C. Se la venditrice ritiene di accettarlo, essa dovrà comunicare tale accettazione via fax simile, ovvero dare diretta esecuzione alla propria obbligazione sorta con il presente contratto. In questo caso , sia la consegna al vettore o spedizione di uno qualsiasi dei manufatti o parti componenti di esso, sia la presentazione dell’ordine per la registrazione, vengono considerati a tutti gli effetti come “inizio di esecuzione” previsto dall’art. 1327 C.C.

2. Garanzie e campioni. La venditrice dichiara che la merce ha le qualità essenziali per l’uso a cui è destinata normalmente. I campioni, le campionature, i cataloghi e qualsiasi documentazione tecnica, hanno valore meramente indicativo, dimostrativo e pubblicitario. Il compratore, pertanto, rinuncia espressamente ad ogni reclamo ordine ed eventuali variazioni e/o differenze tra la marce venduta e il materiale illustrativo in suo possesso. La venditrice, inoltre, si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le modifiche di carattere costruttivo che riterrà opportune sulla merce di sua produzione. Tali modifiche non costituiscono diminuzioni della qualità del prodotto e non impongono alla venditrice alcun obbligo di modifica di campionature, campioni, cataloghi ed altra documentazione tecnica.

3. Responsabilità per l’esattezza di dati e misure. Il compratore con l’invio della conferma d’ordine si assume la responsabilità dell’esattezza dei dati esposti. Tutte le misure si intendono sempre dedotte, e comunque, sempre controllate e verificate dal compratore, sebbene quest’ultimo nell’effettuare l’ordine si è servito di personale dipendente o comunque organizzato dalla venditrice, per cui egli si assume esclusivamente ogni responsabilità, anche per eventuali errori di misura o di interpretazione di ordini non codificati o incompleti nei dati, liberandone la venditrice.

4. Modifiche ordine. Le modifiche richieste dal compratore, relative a qualità e/o quantità di quanto ordinato, danno luogo a congrue proroghe dei termini approssimativi di consegna, nonché al pagamento dei relativi maggiori costi in aggiunta al prezzo concordato.

5. Rinuncia ad eccezioni per vizi entro i termini di tolleranza. I prodotti di fabbricazione esculsiva della venditrice sono collaudati a tutti gli effetti, sia per quanto riguarda la lavorazione, il loro regolare funzionamento, che per la buona qualità delle materie impiegate. L’eventuale ulteriore collaudo richiesto espressamente dall’acquirente ed accettato dalla venditrice, deve avvenire esclusivamente presso gli stabilimenti della venditrice. Il colore e la verniciatura sono effettuati nella tinta scelta dal compratore, fra quelli del campionario della venditrice, implicando la tolleranza per quel che riguarda la tonalità. In ragione di ciò, il compratore rinuncia a sollevare eccezioni di vizi in ordine al colore, qual’ora la differenza sia entro il limite di tolleranza.

6. Rischi di trasporto - Disciplina del reclamo - Decadenza della facoltà di opporre eccezioni. Salvo espressa pattuizione contraria, le merci, sebbene vendute franco destino (intendendosi per destino la sola sede del compratore) viaggiano sempre a totale rischio e pericolo del compratore, il quale dovrà sporgere reclamo al vettore o spedizioniere per qualunque ammanco o difetto, mediante annotazione sulla bolla di accompagnamento, e ciò a pena di decadenza immediata di opporre eccezioni a riguardo. La venditrice non è obbligata ad assicurare la merce venduta. Nelle spedizioni con pagamento contro assegno, la spesa di incasso è a carico del compratore.

7. Conseguenze mancato ritiro della merce - Esclusione di garanzia per danni. Nei casi di vendita “franco partenza”, il compratore si impegna a ritirare la merce non appena gli viene comunicato anche via fax-simile l’approntamento della stessa e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione. In caso di ritardo, dovuto a qualsiasi causa, del ritiro della merce, la venditrice ha diritto di esigere il pagamento della merce secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti e può altresì richiedere le spese di immagazzinaggio e sosta della merce. In caso, la venditrice non assume nessuna garanzia per i danni che direttamente e/o indirettamente possano derivare dalla giacenza della merce, sia nei magazzini della venditrice, sia in quella degli spedizionieri o trasportatori.

8. Riserva di proprietà - Decadenza del beneficio del termine - Risoluzione del contratto. Tutta la merce viene venduta con riserva di proprietà ai sensi ed agli effetti dell’art, 1523 C.C. . Pertanto, fino all’integrale pagamento del prezzo di vendita concordato, la merce rimane di proprietà della venditrice, mentre il compratore se ne assume i rischi sin dal momento della consegna. Per tali motivi, al compratore, fino all’integrale pagamento del prezzo di vendita, è fatto espresso divieto di alienare, noleggiare, dare in comodato (gratuito o oneroso) o in uso, in pegno o garanzia, i prodotti venduti, così come rimuoverli dal luogo della loro originaria destinazione, lasciarli sequestrare o pignorare, darli in permuta, senza aver dichiarato la proprietà della venditrice, con l’obbligo di immediato avviso scritto a quest’ultima. La violazione anche di uno solo di detti obblighi comporta la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C. del pagamento rateale, con conseguente obbligo per il compratore di pagare immediatamente il saldo alla venditrice. Comporterà ugualmente la decadenza del beneficio del termine con diritto della venditrice di esigere immediatamente l’intero saldo residuo, l’indempienza del compratore nel pagamento di una o più rate rappresentanti almeno l’ottava parte del prezzo. In tale caso alla venditrice è data la possibilità di ritenere senz’altro risolto il contratto in oggetto, con immediata restituzione di tutta le merce venduta, restando acquisite in via definitiva alla venditrice a titolo di compenso per il godimento intercorso e per il godimento, le rate ed i versamenti già eseguiti, salvi i maggiori danni. Inoltre la venditrice, cumulativamente o alternativamente a quanto precede, a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere e/o interrompere le consegne, ovvero di chiedere congrue garanzie, nel caso si verificassero variazioni di qualsiasi natura nella compagine sociale del compratore. Analoga facoltà potrà essere esercitata dalla venditrice nel caso di elevazione di protesti di qualsivoglia natura a carico del compratore, di sottoposizione dello stesso ad esecuzione mobiliare o immobiliare o a procedura concorsuale o di qualsivoglia difficoltà di adempimento di obbligazioni assunte anche nei confronti di terzi.

9. Limiti di responsabilità - Reclami. Eventuali reclami riguardanti difetti di costruzione o di materiali o di prodotti non corrispondenti a quanto pattuito, possono essere sollevati per iscritto a mezzo fax-simile da inviarsi presso la sede della venditrice entro il termine massimo di otto giorni dal ricevimento della merce, ed in ogni caso prima che la merce sia messa in opera o, qualora si tratti di vizi occulti, entro il termine massimo di cinque giorni dalla loro scoperta e ciò a pena della decadenza. Trascorsi, inoltre, centoventi giorni dal ricevimento della merce, il compratore non potrà più elevare alcun reclamo per vizi e/o difformità anche occulti di qualsiasi genere o natura, sorti sia prima che dopo lo spirare di detto termine. Nel caso in cui il reclamo risulti elevato tempestivamente e fondato, la venditrice sarà obbligata alla sola sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente mentre il compratore rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto, risarcimento dei danni e/o risarcimento delle spese a qualsisasi titolo sostenute, comprese quelle legali.

10. Solve et repete. Nessun reclamo di cui al punto 10 può essere fatto valere, neppure in via d’eccezione, se non dopo il regolare totale pagamento della merce venduta cui si riferisce il reclamo, né può essere opposta alcuna eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione di pagamento del prezzo.

11. Garanzie. La venditrice, non risponde del cattivo o imperfetto funzionamento della merce causati da difetti delle opere murarie, per tali intendendosi qualsiasi lavoro di carattere edilizio collegato direttamente o indirettamente alla posa in opera dei manufatti o parti componenti di essi. La venditrice non garantisce per il funzionamento dei manufatti che non siano stati posti in opera da operai suoi dipendenti o da personale specializzato da lei organizzato, anche nel caso in cui il venditore abbia provveduto alla posa in opera solamente di alcune parti componenti il manufatto. La venditrice, inoltre, non garantisce per difetti causati da umidità e/o eccessivo riscaldamento dei locali né risponde in alcun caso del deterioramento verificatosi durante lo stoccaggio della merce nei magazzini del compratore o nel cantiere. La venditrice risponderà di eventuali pezzi ritenuti difettosi/non conformi a suo insindacabile giudizio e previa segnalazione del difetto per mezzo di apposita procedura di accertamento, inclusi documentazione fotografica e/o sopralluoghi di propri incaricati. Anche in caso di accettazione del reclamo, la venditrice provvederà alla sola fornitura del materiale appurato come difettoso, previa restituzione dello stesso, escludendo qualsiasi ulteriore onere e/o spesa ad esso connessa (ad esempio e non limitatamente a spese per la sostituzione del pezzo, danni per ritardata consegna, etc...) che rimangono ad esclusivo carico del compratore

12. Pagamenti - Interessi di mora e loro misura. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti nei modi e nei tempi pattuiti. I termini di pagamento devono essere rispettati anche nei casi di ritardo dell’arrivo della merce e/o in avaria o perdite parziali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui la merce, messa a disposizione del compratore presso la venditrice, non venga ritirata dal compratore, come previsto nel precedente articolo 8. Trascorsi cinque giorni dalla data fissata per il pagamento, senza che questo sia stato effettuato, la venditrice è autorizzata ad immettere ricevuta bancaria anche elettronica con scadenza immediata, comprendente le spese ed interessi che il compratore accetta fin d’ora a suo carico. Inoltre, trascorso il surrichiamato termine di cinque giorni, anche per effetto dell’applicazione delle clausole di cui al punto 10, decorrono interessi corrispondenti al Tasso Ufficiale di Sconto (T.U.S.) aumentati di due punti e comunque mai inferiori al 7% annuo. Assegni, vaglia cambiali, ricevute bancarie ed ogni altro effetto, rimessi alla venditrice dal compratore, non costituiscono pagamento se non con il loro effettivo incasso ed al momento di quest’ultimo.

13. Variabilità dei prezzi. Il compratore accetta di trasferire su di sé ogni rischio per l’aumento dei prezzi dei materiali utilizzati dalla venditrice per la fabbricazione della merce venduta che, nel caso di specie, incidano nella misura del 60%. Per tale motivo, il compratore riconosce che il prezzo pattuito con la venditrice al momento della sottoscrizione dell’ordine è meramente indicativo, con la conseguenza che nel caso di aumento di prezzo dei materiali oltre il 5% rispetto al prezzo indicato o a quello di listino alla sottoscrizione dell’ordine, la venditrice potrà aumentare nella misura corrispondente il prezzo di vendita del manufatto. Tale misura percentuale non va intesa quale franchigia.

14. Foro convenzionale esclusivo con facoltà di deroga per la sola venditrice. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia sorta fra le parti relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso ed a qualsiasi inerente ragione di dare e di avere, è competente in via esclusiva il Foro di Perugia, salva la possibilità per la sola venditrice di adire ad ogni altro Foro competente ai sensi di legge.

15. Ritiro della merce pronta. Il compratore si impegna a ritirare la merce pronta non appena viene avvisato telefonicamente o a mezzo fax. Il compratore può richiedere per suo conto alla venditrice l’organizzazione della spedizione della merce che, ove possibile, verrà effettuata a rischio del compratore e con gli addebiti in fattura previsti dalla venditrice secondo le condizioni di imballaggio e trasporto in vigore al momento dell’ordine. La venditrice non potrà essere in nessun modo ritenuta responsabile di ritardi riguardanti il trasporto e la consegna della merce.